Art. 1
1 / 1In vigore dal 11 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto 1 febbraio 1960, n. 151 e modificato con propri decreti in data 5 giugno 1961, n. 595; 27 agosto 1964, n. 1042 e 5 settembre 1966, n. 908;
Viste le deliberazioni assunte il 26 giugno 1969 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 30 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, sono modificati secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 novembre 1970
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 68. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-13;1212#art-1