Art. 1
1 / 1In vigore dal 18 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1969, n. 405, con il quale l'ospedale denominato "Istituto ortopedico Rizzoli" di Bologna, è stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il proprio decreto 7 novembre 1969, n. 1121, con il quale veniva modificato il precedente decreto;
Visto il decreto del medico provinciale di Bologna in data 23 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Istituto ortopedico Rizzoli" di Bologna, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Visto il decreto del medico provinciale di Belluno in data 18 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'Istituto elioterapico Codivilla-Putti di Cortina d'Ampezzo è stato classificato ospedale climatico provinciale specializzato a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 dal quale risulta che l'istituto stesso costituisce una sezione dell'"Istituto ortopedico Rizzoli" di Bologna;
Considerato che, con la costituzione delle regioni a statuto ordinario, è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;
Ritenuta pertanto la necessità di attribuire alla regione Emilia-Romagna a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;
Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Il secondo comma del decreto 14 maggio 1969, n. 405, con il quale l'ospedale denominato "Istituto ortopedico Rizzoli", con sede in Bologna, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna;
un membro eletto dal consiglio comunale di Bologna;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 14 novembre 1882".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo Osservare.
Dato a Roma, addì 7 novembre 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 233. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-07;1371#art-1