Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 lug 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione adottata in data 24 novembre 1967 dal consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico; Visto il regolamento della scuola, il programma d'insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame; Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Trieste, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola: per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 novembre 1970 SARAGAT MARIOTTI - MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1971 Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 142. - VALENTINI
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