Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
Diritto parlamentare;
Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto regionale;
Diritto costituzionale comparato;
Diritto pubblico dell'economia;
Dottrina dello Stato;
Diritto urbanistico;
Legislazione della circolazione e dei trasporti;
Istituzioni di diritto penale;
Diritto penitenziario;
Criminologia;
Diritto internazionale privato e processuale;
Storia del diritto canonico;
Diritto delle assicurazioni;
Diritto fallimentare;
Diritto bancario;
Diritto della sicurezza sociale;
Diritto processuale comparato;
Diritto delle Comunità europee;
Economia regionale;
Diritto dei popoli germanici;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle istituzioni politiche;
Diritto pubblico romano;
Sociologia giuridica.
Art. 68. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Farmacologia molecolare;
Tecnica diagnostica istopatologica;
Ematologia;
Fisiopatologia respiratoria;
Gastroenterologia;
Chirurgia sperimentale;
Chirurgia toracica;
Chirurgia vascolare;
Chirurgia maxillo-facciale;
Istochimica;
Neuroradiologia;
Neuropsichiatria infantile;
Traumatologia della strada.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 85. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-31;1237#art-1