Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: Diritto parlamentare; Istituzioni di diritto pubblico; Diritto regionale; Diritto costituzionale comparato; Diritto pubblico dell'economia; Dottrina dello Stato; Diritto urbanistico; Legislazione della circolazione e dei trasporti; Istituzioni di diritto penale; Diritto penitenziario; Criminologia; Diritto internazionale privato e processuale; Storia del diritto canonico; Diritto delle assicurazioni; Diritto fallimentare; Diritto bancario; Diritto della sicurezza sociale; Diritto processuale comparato; Diritto delle Comunità europee; Economia regionale; Diritto dei popoli germanici; Storia delle dottrine politiche; Storia delle istituzioni politiche; Diritto pubblico romano; Sociologia giuridica. Art. 68. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Farmacologia molecolare; Tecnica diagnostica istopatologica; Ematologia; Fisiopatologia respiratoria; Gastroenterologia; Chirurgia sperimentale; Chirurgia toracica; Chirurgia vascolare; Chirurgia maxillo-facciale; Istochimica; Neuroradiologia; Neuropsichiatria infantile; Traumatologia della strada. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 85. - GRECO
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