Art. 1
1 / 1In vigore dal 4 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il, regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
gli articoli da 698 a 708 relativi al corso di specializzazione in ingegneria dei controlli automatici che assume la denominazione di corso di specializzazione in ingegneria dei sistemi di controllo e calcolo automatici, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Corso di specializzazione in ingegneria
dei sistemi di controllo e calcolo automatici
Art. 698. - Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in ingegneria dei sistemi di controllo e calcolo automatici, per la formazione di esperti nei diversi settori riguardanti la teoria e l'applicazione dell'automatica e dell'informatica.
Art. 699. - Il corso ha la durata di un anno; è direttore del corso il professore titolare della cattedra di "Controlli automatici I". Il consiglio direttivo è costituito dal direttore e dai docenti dei singoli insegnamenti.
Art. 700. - Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria mineraria, ingegneria nucleare; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.
Il consiglio direttivo delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonché il numero minimo di iscritti affinché il corso stesso abbia luogo. L'ammissione al corso è subordinata all'esito di un colloquio per quei laureati che non abbiano sostenuto un esame sui fondamenti dei sistemi di controllo automatico o su quelli di calcolo automatico o su materie affini. Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.
Art. 701. - La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso.
Art. 702. - Ciascun allievo può predisporre un piano di studi nell'ambito delle discipline elencate nel successivo articolo o insegnate presso l'Università di Roma.
Il numero degli insegnamenti deve essere almeno equivalente a sei insegnamenti annuali. Il piano di studi è sottoposto all'approvazione del consiglio del corso.
Art. 703. - Gli insegnamenti impartiti sono annuali; alcuni di essi potranno essere suddivisi in insegnamenti semestrali. Essi sono:
1) Applicazioni gestionali degli elaboratori;
2) Automazione degli impianti industriali;
3) Bioingegneria;
4) Calcolatori elettronici;
5) Calcolo numerico con elementi di programmazione;
6) Compilatori e sistemi operativi;
7) Elettronica industriale;
8) Esercitazioni di linguaggi programmativi;
9) Misure e strumentazione automatica;
10) Modelli dei processi industriali;
11) Principi di economia ed econometria;
12) Ricerca operativa;
13) Sintesi dei sistemi di controllo;
14) Sistemi combinatori e sequenziali;
15) Sistemi aziendali;
16) Tecniche dei controlli automatici;
17) Tecniche digitali;
18) Teoria dell'identificazione e della stima;
19) Teoria dell'ottimizzazione;
20) Teoria della probabilità e statistica;
21) Teoria dei sistemi.
Art. 704. - Gli insegnanti del corso sono proposti dal direttore che può sceglierli fra i professori di ruolo e fuori ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza delle rispettive specialità, ovvero giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.
Tali proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà ed alle nomine provvede il rettore.
Art. 705. - Per la validità del corso e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 771 ciascun iscritto dovrà superare gli esami in tutti gli insegnamenti previsti nel suo piano di studi e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale.
Art. 706. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami e abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 10. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-31;1170#art-1