Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 2 feb 1971
Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) due posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Milano e propriamente i posti assegnati alle cattedre di "Storia dei trattati e politica internazionale" e di "Storia economica", più un posto prelevato dal contingente di cui all' della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1970). Coi posti sono trasferiti i relativi professori; b) quattro posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Milano e propriamente i posti assegnati alle cattedre di "Istituzioni di diritto privato", "Istituzioni di diritto pubblico", "Statistica", "Storia delle dottrine politiche" più un posto prelevato dal contingente di cui all'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1970). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 26. - CARUSO
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