Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 giu 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Palermo il 20 marzo 1968, e il relativo atto aggiuntivo, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Terapia medica sistematica" della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.
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