Art. 3
3 / 3In vigore dal 6 mar 1971
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 32 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito un nuovo articolo che assume il numero 33, contenente l'ordinamento del corso di laurea in storia con le seguenti aggiunte per i titoli di ammissione:
Alla lettera a), viene aggiunta la seguente precisazione: di cui agli articoli 29, 30, 31. Alla lettera b) viene aggiunta la seguente precisazione: di cui agli articoli 45, 46, 47. Alla lettera c) viene aggiunta la seguente precisazione: di cui agli articoli 9 e 11. Alla lettera d) viene aggiunta la seguente precisazione: di cui all'art.
23.
Anche l'art. 28 viene modificato nel senso che la facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia, la laurea in lingue e letterature straniere moderne, la laurea in storia e la laurea in geografia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 158. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-30;1315#art-3