Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: dopo l'art. 97 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è inserito il seguente articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente. Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente Art. 98. - La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente ha la durata di tre anni di corso, ai quali farà seguito un quarto anno di tirocinio pratico da svolgersi da parte degli specializzandi presso l'istituto sede della scuola. Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia in numero totale di quindici per i tre anni di corso. Il programma delle materie di insegnamento è il seguente: 1° Anno: 1) Anatomia patologica; 2) Fisiopatologia; 3) Chimica clinica; 4) Semeiotica fisica e strumentale; 5) Clinica medica. 2° Anno: 1) Semeiotica fisica e strumentale; 2) Semeiotica radiologica; 3) Malattie del tubo digerente; 4) Clinica medica. 3° Anno: 1) Malattie del fegato e del pancreas; 2) Clinica medica. 4° Anno: Tirocinio pratico da svolgersi nell'istituto presso cui ha sede la scuola. Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso dell'anno precedente. Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialità. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 83. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-30;1233#art-1