Art. 1
1 / 1In vigore dal 10 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 362, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è modificato nel senso che il n. 12) è abrogato e sostituito dal seguente:
n. 12) Scuola di medicina legale e delle assicurazioni che conferisce il diploma di "Specialista in medicina legale e delle assicurazioni".
Nello stesso elenco è aggiunta la seguente scuola di specializzazione:
Scuola di medicina nucleare che conferisce il diploma di "Specialista in medicina nucleare".
Art. 363. - È modificato nel senso che gli ordinamenti delle scuole di specializzazione in "Medicina legale e delle assicurazioni", e in "Urologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni (durata del corso: anni 3)
1° Anno:
Medicina legale generale;
Elementi di diritto pubblico e privato;
Tecnica diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
Traumatologia medico-legale;
Semeiotica medico-legale.
2° Anno:
Medicina legale penalistica;
Deontologia medica;
Neuropsichiatria medico-legale;
Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
Indagini di sopralluogo;
Identificazione personale.
3° Anno:
Medicina legale e canonistica;
Tossicologia medico-legale;
Tecniche di laboratorio medico-legale e di ematologia forense;
Ostetricia e ginecologia forense;
Elementi di legislazione del lavoro;
Elementi di medicina del lavoro;
Medicina delle assicurazioni;
Medicina legale militare e pensionistica civile.
Internato obbligatorio per almeno sei mesi continuativi ed a tempo pieno per ciascun anno.
Esami di profitto sulle singole materie di insegnamento al termine di ogni anno.
È obbligatorio il superamento degli esami di un anno per il passaggio all'anno successivo.
Numero massimo complessivo degli specializzandi per l'intero corso:
quindici.
Scuola di specializzazione in urologia
(durata del corso: anni 3)
1° Anno:
Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato uro-genitale;
Fisiologia dell'apparato urogenitale;
Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile (biennale);
Le nefropatie mediche;
Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio) (biennale);
Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica (biennale);
Microbiologia in urologia;
Farmacoterapia delle affezioni urogenitali.
2° Anno:
Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile (biennale);
Clinica urologica (biennale);
Patologia genitale femminile di interesse urologico;
Nefrologia chirurgica;
Anatomia e istologia patologica dell'apparato urogenitale;
Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio) (biennale);
Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica (biennale);
Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale;
Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia;
L'anestesia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico.
3° Anno:
Clinica urologica (biennale);
Patologia e clinica urologica infantile;
Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
Urologia ginecologica.
Il numero massimo complessivo degli iscritti, è di trentanove, distribuiti nei tre anni di corso.
Nello stesso articolo dopo la scuola in urologia è aggiunta la scuola di specializzazione in medicina nucleare con il seguente ordinamento:
Scuola di specializzazione in medicina nucleare
(durata del corso: anni 3)
1° Anno:
Fondamenti di matematica e statistica;
Fisica nucleare e delle radiazioni;
Tecniche per le misure di radioattività;
Dosimetria.
2° Anno:
Teoria dei traccianti;
Elementi di radiochimica;
Applicazioni diagnostiche I;
Elementi di radiobiologia.
3° Anno:
Applicazioni diagnostiche II;
Applicazioni terapeutiche;
Radioterapia e legislazione.
È obbligatorio per tutti gli iscritti l'internato presso l'istituto di semeiotica medica, sede della scuola.
Numero massimo degli iscritti ai tre anni di corso: ventuno.
Nel predetto art. 363 il comma relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 957, è modificato nel senso che il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è aumentato a quarantacinque.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 71. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-30;1203#art-1