Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il regio decreto 3 novembre 1921, n. 1547, con il quale fu disposta l'ammissione dell'abitato di Monacilioni, in provincia di Campobasso tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445; Ritenuto che a causa della natura franosa del terreno si sono verificati dissesti che hanno interessato in particolare la zona nord-est del detto abitato, per cui è emersa la necessità di procedere al parziale trasferimento dell'abitato medesimo; Visto il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 571, espresso nell'adunanza del 14 aprile 1970; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Monacilioni in provincia di Campobasso, limitatamente alla zona nord-est dell'abitato medesimo, contrassegnata in tinta gialla nell'annessa planimetria, vistata dal Ministro proponente e che fa parte integrante del presente decreto, fermo restando per la residua parte dell'abitato il disposto del regio decreto 3 novembre 1921, n. 1547. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 ottobre 1970 SARAGAT LAURICELLA Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 200. - CARUSO
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