Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 31 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 59. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: 1) Chemioterapia; 2) Tossicologia: 3) Auxologia normale e patologica; 4) Chirurgia pediatrica; 5) Chirurgia toracica; 6) Reumatologia; 7) Neurochirurgia; 8) Urologia; 9) Chirurgia plastica e ricostruttiva; 10) Gerontologia e geriatria; 11) Immunologia clinica; 12) Ortognatodonzia; 13) Puericultura prenatale; 14) Endocrinologia ginecologica; 15) Fisiologia della nutrizione; 16) Traumatologia della strada; 17) Patologia dell'apparato locomotore; 18) Psicologia medica; 19) Patologia cellulare; 20) Tecnica e diagnostica istopatologica; 21) Endocrinologia e medicina costituzionale; 22) Chirurgia d'urgenza; 23) Chirurgia sperimentale; 24) Malattie dell'apparato cardio-vascolare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 221. - CARUSO
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