Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare, le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 520 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia, delle scuole di specializzazione in malattie infettive e in virologia. Scuola di specializzazione in malattie infettive Art. 521. - È istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che intendono conseguire il diploma di specializzazione in malattie infettive. La durata del corso di studi è di tre anni. Potrà esservi ammesso, per titoli, un massimo di diciotto allievi, complessivamente. Art. 522. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) Epidemiologia generale delle malattie infettive; 2) Nozioni generali di batteriologia, virologia, parassitologia, immunologia; 3) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica applicata alle malattie infettive (biennale). 2° Anno: 1) Patologia e clinica delle malattie infettive (biennale); 2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive; 3) Anatomia patologica delle malattie infettive; 4) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (biennale). 3° Anno: 1) Patologia e clinica delle malattie infettive (biennale); 2) Malattie infettive dei paesi caldi; 3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive; 4) Legislazione sanitaria e malattie infettive. Art. 523. - Durante i tre anni di corso gli iscritti, nelle ore libere dalle lezioni, hanno l'obbligo di internato nell'istituto di malattie infettive prestando servizio nei reparti di degenza, nei laboratori, nell'ambulatorio, con le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal direttore dell'istituto; potranno inoltre essere obbligati a pernottare, a turno, nell'istituto. Detto internato potrà essere autorizzato, dal consiglio direttivo della scuola; anche presso altre istituzioni che abbiano caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio eminentemente pratico. Alla fine di ognuno dei tre anni gli iscritti dovranno sostenere l'esame di profitto delle materie di insegnamento in un unico gruppo e successivamente l'esame di diploma. Scuola di specializzazione in virologia Art. 524. - La scuola di specializzazione in virologia ha lo scopo di fornire un completamento culturale sul piano scientifico ed una preparazione specifica sul piano tecnico e metodologico a coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina. La scuola conferisce il diploma di specialista in virologia. Possono esservi ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche; farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche. Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia. La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo di microbiologia. Gli iscritti al primo anno non potranno superare il numero di cinque; il numero massimo di iscritti complessivamente per i tre anni del corso è fissato in quindici specializzandi (5 per anno). L'iscrizione alla scuola è subordinata al superamento di un esame di ammissione (colloquio). Art. 525. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti, così ripartiti nei tre anni del corso: 1° Anno: Virologia generale (I parte); Tecnica virologica generale (I parte); Biometria applicata alla virologia; Metodi immunologici in virologia. 2° Anno: Virologia generale (II parte); Tecnica virologica generale (II parte); Metodi chimici in virologia; Metodi fisici in virologia; Microscopia elettronica e studio delle ultrastrutture; Virologia speciale e diagnostica virologica (I parte). 3° Anno: Genetica dei virus; Virologia oncologica; Studio dei farmaci antivirali; Epidemiologia e profilassi delle malattie da virus; Virologia speciale e diagnostica virologica (II parte). Art. 526. - Il direttore, sentito il parere del consiglio della scuola, può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari, conferenze o seminari su materie e argomenti che abbiano affinità o attinenza con gli insegnamenti impartiti nella scuola. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Obbligatoria è altresì la frequenza ai turni annuali di internato, ciascuno della durata di sei mesi. Gli esami di profitto saranno sostenuti in tre gruppi alla fine di ogni anno di corso ed il superamento dell'esame è necessario per l'iscrizione al secondo anno. Il secondo gruppo comprende tutte le materie del secondo anno di corso ed il superamento dell'esame è necessario per l'iscrizione al terzo anno. Il terzo gruppo comprende tutte le materie del terzo anno di corso ed il superamento dell'esame è necessario per l'ammissione all'esame di diploma. Art. 527. - L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta esclusivamente di carattere sperimentale. I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. In caso di un secondo insuccesso saranno esclusi da ulteriori prove. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 79. - CARUSO
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