Art. 1
1 / 1In vigore dal 12 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto 24 gennaio 1969, n. 451, con il quale l'ospedale civile di Velletri (Roma) è stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 31 luglio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità l'ospedale civile di Velletri è stato classificato ospedale generale provinciale ai sensi degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri dai quali dipende almeno un ospedale provinciale presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendono uno o più ospedali di zona;
Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 24 gennaio 1969, n. 451, per la parte che indica la composizione del consiglio di amministrazione dell'ospedale civile di Velletri (Roma);
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1969, n. 451, con il quale l'ospedale civile di Velletri è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Roma;
due membri eletti dal consiglio comunale di Velletri;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1951, registro n. 1 Interno, foglio n. 209".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 56. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-14;1224#art-1