Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Mantova, in data 7 giugno 1965, con il quale lo "Ospedale civico conte dottor Carlo Caracci" di Gazzuolo (Mantova), è stato classificato "infermeria" ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; Visto il provvedimento del medico provinciale di Mantova, in data 28 febbraio 1969, con il quale si attesta che l'infermeria "Ospedale civico conte dottor Carlo Caracci" di Gazzuolo non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo 111 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 7 marzo 1912; Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa; Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'infermeria "Ospedale civico conte dottor Carlo Caracci", con sede in Gazzuolo (Mantova), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Mantova; tre membri eletti dal consiglio comunale di Gazzuolo; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 7 marzo 1912. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 ottobre 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 210. - CARUSO
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