Art. 1
1 / 1In vigore dal 12 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il provvedimento del medico provinciale di Modena in data 25 novembre 1969, con il quale si attesta che l'ospedale denominato "Ospedale degli infermi" di Finale Emilia non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificato tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 12 agosto 1908, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;
Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale denominato "Ospedale degli infermi", con sede in Finale Emilia (Modena), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Modena;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Finale Emilia;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 12 agosto 1908 e modificato con regio decreto 29 giugno 1939.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 ottobre 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 204. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-07;1335#art-1