Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 9 nov 1971
A capo dell'istituto è un preside il quale sovraintende all'andamento didattico e disciplinare ed ha la direzione amministrativa. Il preside non ha l'obbligo dell'insegnamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-01;1508#art-10