Art. 1
1 / 1In vigore dal 8 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione Superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Storia dell'Europa orientale;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle dottrine economiche;
Economia politica.
Art. 52. All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
Storia della storiografia;
Storia contemporanea;
Paleografia e diplomatica;
Storia dell'Europa orientale;
Filologia biblica.
Art. 53. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:
Storia contemporanea;
Storia economica;
Storia del Risorgimento.
Art. 127. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
Micologia;
Fitoiatria (semestrale);
Virologia (semestrale);
Nematologia;
Microbiologia lattiero-casearia;
Microbiologia enologica (semestrale);
Miglioramento genetico delle piante agrarie;
Urbanistica rurale;
Macchine agricole;
Elettrificazione rurale e impianti elettrici aziendali;
Organizzazione aziendale e dei trasporti agricoli (semestrale);
Tecnica della meccanizzazione agricola;
Acarologia (semestrale).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 settembre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 67. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-27;817#art-1