Art. 1
1 / 1In vigore dal 20 gen 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Considerato che l'ente comunale di assistenza di Sorrento gestisce l'ospedale civile "S. Maria della Misericordia", con sede nel comune medesimo;
Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 24 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "S. Maria della Misericordia" di Sorrento, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visto il verbale in data 24 marzo 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile "S. Maria della Misericordia", con sede in Sorrento (Napoli), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:
A) Immobili:
Edificio dell'ospedale civile, adibito al ricovero ed alla cura degli infermi, sito in Sorrento al corso Italia;
Fabbricato sito in Sorrento alla via Pietà n. 27/29 e corso Italia n. 137/139, riportato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 734, foglio n. 11, sub. 1-2-3-4-5-6-7-8-9;
Terraneo sito in Sorrento, alla via Sorelle De Gennaro n. 3-5, individuato in mappa nel foglio n. 1 con le particelle 6-7, proveniente da convenzione stipulata con la ditta E.O. Centro e C. di Sorrento;
B) Mobili:
Beni mobili, attrezzature, arredi ecc. specificati negli elenchi allegati al verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero.
C) Titoli:
Titoli del Consorzio di credito delle opere pubbliche 5,50%, serie speciale delle ferrovie dello Stato, valore nominale complessivo L. 16.250.000: rendita annuale L. 893.750;
Rendita 5%, valore nominale complessivo L. 143.400, rendita annuale L. 7170;
Prestito redimibile 3,50%, valore nominale L. 605.000, rendita annua L. 21.175.
Il medico provinciale di Napoli, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 27. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-25;1069#art-1