Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 9 nov 1971
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui all' sono stabiliti nella misura di cui alla tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 settembre 1970 SARAGAT MISASI - RESTIVO - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 147. - CARUSO
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