Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 11 nov 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 986; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1970, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Capitolo n. 1851. - Restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'en- trata................................. L. 90.000.000.000 Capitolo n. 1925. - Restituzione di diritti all'esportazione, ecc......... " 10.000.000.000 --------------- L. 100.000.000.000 --------------- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 settembre 1970 SARAGAT COLOMBO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 6. - GRECO
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