Art. 1
1 / 1In vigore dal 11 nov 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 986;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1970, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Capitolo n. 1851. - Restituzioni e
rimborsi di imposta generale sull'en-
trata................................. L. 90.000.000.000 Capitolo n. 1925. - Restituzione di
diritti all'esportazione, ecc......... " 10.000.000.000
--------------- L. 100.000.000.000
---------------
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 settembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 6. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-04;749#art-1