Art. 1
1 / 5In vigore dal 3 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
.
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Genova il 22 dicembre 1969, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Neurochirurgia" della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-08-03;1154#art-1