Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 26 dic 1970
Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) n. 5 posti di professore di ruolo prelevati dal contingente di cui all' della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e precisamente n. 4 posti sull'aliquota 1969-70 e n. 1 posto sull'aliquota 1970-71; b) n. 6 posti di assistente prelevati dal contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62 (aliquota 1970-71).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-23;941#art-2