Art. 8 · Esclusione dal concorso
Titolo II

Art. 8

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Esclusione dal concorso

In vigore dal 22 gen 1971
L'esclusione dal concorso è disposta, con decreto motivato del Ministro, soltanto per difetto di requisiti prescritti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-20;1178#art-8