Art. 7 · Prove di esame e valutazione titoli
Titolo II

Art. 7

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Prove di esame e valutazione titoli

In vigore dal 22 gen 1971
La commissione esaminatrice del concorso dispone, ai sensi dell', sesto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti dei quali 75 riservati alle prove di esamne e 25 ai titoli. Sono valutabili le seguenti categorie di titoli: A) titoli attinenti alla preparazione e alla capacità professionale; B) pubblicazioni e titoli di cultura. La valutazione dei titoli precede la valutazione delle prove di esame. L'esame consta di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di un terna di pedagogia, riferito particolarmente all'educazione collegiale, scelto dal candidato fra due temi proposti dalla commissione. Il giorno e l'ora della prova scritta sono comunicati ai singoli candidati almeno quindici giorni prima di quello in cui essi devono sostenere la prova. Per lo svolgimento del tema sono assegnate non meno di sei ore. La prova orale consiste nella trattazione di un argomento attinente alla vita dei convitti. Il programma delle prove di esame è indicato nella tabella A annessa al presente decreto. Alla prova scritta sono assegnati 40 punti; alla prova orale 35 punti. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato, nella prova scritta, una votazione non inferiore a punti 28 su 40. Ai candidati ammessi alla prova orale è data comunicazione del voto conseguito nella prova scritta. La data e l'ora della prova orale sono comunicate ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla. Nella graduatoria generale di merito del concorso la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 60 su 75, con non meno di punti 28 su 40 nella prova scritta e di 24,50 su 35 in quella orale ed una votazione complessiva, fra esami e titoli, non inferiore a 80 su 100. Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nel limite dei posti messi a concorso, i concorrenti inclusi nella graduatoria generale di merito, nell'ordine determinato da quest'ultima. I concorrenti che pur avendo conseguito, nei modi indicati nel comma precedente, la votazione complessiva non inferiore a 60 su 75 nelle prove di esame, non conseguono, per insufficienza di titoli, la votazione complessiva di 80 su 100, sono compresi, nell'ordine risultante dal voto riportato nelle prove di esame, in un elenco. Al concorrente, compreso nell'elenco, è rilasciata, a sua richiesta, una dichiarazione attestante che l'interessato ha superato le prove di esame del concorso, con la specificazione dei voti riportati. Il diario delle prove di esame è stabilito dal Ministero della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-20;1178#art-7