Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 30 set 1970
Per l'organico di tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) tre posti di professore, prelevati sul contingente di cui all' della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1970-71); b) cinque posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18 secondo comma della suddetta legge n. 62 (aliquota 1970-71).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-14;656#art-2