Art. 1
1 / 1In vigore dal 24 set 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 29. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Storia dell'economia antica;
Esegesi delle fonti di storia greca e romana;
Archeologia medioevale;
Istituzioni medioevali;
Storia della lingua latina;
Storia della lingua greca;
Filologia italiana;
Storia dell'arte orientale;
Storia dell'arte contemporanea;
Storia e critica del cinema;
Archeologia cristiana;
Storia dell'arte islamica.
Art. 30. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
Storia della filosofia morale;
Antropologia culturale;
Storia delle religioni;
Storia della pedagogia;
Logica.
Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in geografia è aggiunto quello di:
Geografia applicata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 68. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-14;642#art-1