Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 set 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso: Art. 29. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Storia dell'economia antica; Esegesi delle fonti di storia greca e romana; Archeologia medioevale; Istituzioni medioevali; Storia della lingua latina; Storia della lingua greca; Filologia italiana; Storia dell'arte orientale; Storia dell'arte contemporanea; Storia e critica del cinema; Archeologia cristiana; Storia dell'arte islamica. Art. 30. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Storia della filosofia morale; Antropologia culturale; Storia delle religioni; Storia della pedagogia; Logica. Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in geografia è aggiunto quello di: Geografia applicata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 luglio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 68. - CARUSO
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