Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 ott 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti; ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 4 aprile 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civico "San Giuseppe" di Albano Laziale, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 10 maggio 1914, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civico "San Giuseppe", con sede in Albano Laziale (Roma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Roma; tre membri eletti dal consiglio comunale di Albano Laziale; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 10 maggio 1914, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1961. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 luglio 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 146. - GRECO
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