Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza-ospedaliera; Considerato che l'Associazione italiana della croce rossa gestisce l'Istituto climatico sanatoriale di Cuasso al Monte; Visto il decreto del medico provinciale di Varese in data 26 maggio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'Istituto climatico sanatoriale di Cuasso al Monte è stato classificato ospedale provinciale per lungodegenti a norma degli articoli 19, 20, 25 e 54 della citata legge n. 132; Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, la Croce rossa italiana deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere; Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale climatico sanatoriale, con sede in Cuasso al Monte (Varese), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dalla unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto. Il medico provinciale di Varese, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 luglio 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 81. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-09;1228#art-1