Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 27 nov 1970
Il posto di assistente ordinario, come sopra recuperato, viene assegnato alla cattedra di storia III della facoltà di magistero dell'Università di Roma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 luglio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 38. - CARUSO
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