Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 3 gen 1971
Il presente decreto ha decorrenza dal 1° luglio 1970. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 giugno 1970 SARAGAT MORO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1970 Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 7. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-26;1018#art-3