Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 31 mar 1971
Le sezioni sono di durata variabile non inferiore ai 2 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;1400#art-5