Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 31 mar 1971
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali. Gli alunni ciechi mantenuti a carico degli enti pubblici o degli enti di beneficenza sono esonerati dal pagamento delle tasse, ivi compresa quella di diploma. Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;1400#art-14