Art. 13
13 / 25In vigore dal 31 mar 1971
Le commissioni di esami, salve diverse specifiche disposizioni, sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa.
La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;1399#art-13