Art. 12
12 / 25In vigore dal 31 mar 1971
Al termine del corso di ciascuna sezione delle, scuole professionali, gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica, salve diverse disposizioni di legge in relazione ai vari mestieri.
Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del precedente , gli alunni conseguono un attestato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;1399#art-12