Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: Biochimica applicata; Biofisica; Fisica terrestre; Idrobiologia e piscicoltura; Micropaleontologia; Petrografia delle rocce sedimentarie; Ultrastruttura della cellula. Art. 87, relativo alle propedeuticità degli esami per il suddetto corso di laurea è modificato nel senso che la norma contrassegnata dalla lettera f) è abrogata e sostituita dalla seguente: f) "non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di fisiologia generale senza aver prima superato gli esami di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica e di anatomia umana". Art. 88. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: Biochimica applicata; Biofisica; Sperimentazioni di chimica; Idrobiologia e piscicoltura; Immunogenetica; Ultrastruttura della cellula. Art. 89, relativo alle propedeuticità del suddetto corso di laurea è modificato nel senso che la norma contrassegnata dalla lettera e) è abrogata e sostituita dalla seguente: e) non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di fisiologia generale senza aver prima superato gli esami di fisica, di chimica organica e di anatomia umana. Art. 115. - All'elenco degli insegnamenti impartiti per il biennio propedeutico dopo l'insegnamento di cui al n. 9 è aggiunto il seguente: Disegno meccanico (per ingegneria meccanica). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 88. - CARUSO
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