Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 21 lug 1970
N. 422. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata: a) ad accettare la donazione della somma di lire 580.000 disposta dal Lions club di Reggio Calabria, ente di diritto privato, con atto a rogito del dott. Francesco Battista, notaio in Reggio Calabria, in data 26 gennaio 1963, repertorio n. 30925, raccolta n. 1424, a favore dell'Unione italiana dei ciechi, sezione di Reggio Calabria, allo scopo di "sopperire alle urgenti ed inderogabili necessità dei ciechi della sezione Suindicata"; la somma anzidetta risulta costituita dal valore nominale di sette buoni del tesoro novennali 5%, 1964, elencati nello stesso atto notarile di donazione; b) ad acquistare contestualmente al predetto atto notarile - come in effetti è già avvenuto - dal signor: Iaria Antonino, per il prezzo convenuto di L. 580.000, corrispondente all'importo del valore nominale dei buoni del tesoro di cui innanzi "mediante accettazione a saldo dei titoli da parte del venditore", un lotto di terreno edificatorio della superficie complessiva di mq. 898,76, sito in territorio del comune di Reggio Calabria, sezione B Gallina, località via Arno. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte, dei conti, addì 23 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 57. - CARUSO
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