Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 giu 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, concernente norme di esecuzione dell'art. 58 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico La nota di cui alla tabella Q annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, è abrogata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 maggio 1970 SARAGAT RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 23. - CARUSO
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