Capo II
Art. 54
13 / 60In vigore dal 8 set 1970
Il presidente dei singoli organi deliberanti dell'istituto, informato, nel termine prescritto, del motivato parere del collegio dei sindaci sulla illegittimità della deliberazione assunta dagli organi medesimi, convoca per il riesame l'organo deliberante entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto il parere.
Qualora il presidente non vi provveda, il predetto organo è convocato da un commissario nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Se le definitive deliberazioni del competente organo sono difformi dal parere del collegio dei sindaci, il presidente del collegio medesimo ne informa la Corte dei conti ed i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-54