Art. 27
Capo III

Art. 27

34 / 60
In vigore dal 11 gen 1974
Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è composto dai seguenti membri: 1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il comitato; 2) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata; 3) cinque rappresentanti del clero, designati dalla federazione tra le associazioni del clero in Italia; 4) due rappresentanti delle confessioni religiose acattoliche, iscritti al Fondo, designati dagli organi esecutivi delle confessioni medesime su conforme parere del Ministro per l'interno. I membri del comitato di vigilanza sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; essi durano in carica per il tempo stabilito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-27