Art. 25
Capo III

Art. 25

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In vigore dal 8 set 1970
La composizione del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara è così modificata: 1) otto rappresentanti dei lavoratori del settore, dei quali: cinque per il personale marittimo (tecnico e amministrativo) e per quello di terra della marina da traffico, due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca e uno per i dirigenti di mare e di terra; 2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore, dei quali: due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca e uno per l'armamento minore; 3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-25