Art. 11
Capo II

Art. 11

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In vigore dal 8 set 1970
La dotazione organica e la regolamentazione dello stato giuridico e del trattamento economico di attività e di fine servizio del personale dell'istituto sono deliberate dal consiglio di amministrazione; la regolamentazione conterrà anche norme sul rapporto d'impiego del direttore generale e dei vice direttori generali dell'istituto, il cui trattamento giuridico ed economico di attività e di fine servizio può formare, peraltro, oggetto di separate deliberazioni. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione, escluse quelle recanti mere modalità di attuazione, sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, ai quali vanno contemporaneamente rimesse a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro sessanta giorni dalla data in cui le deliberazioni risultano pervenute, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, le approva o le restituisce all'istituto con motivati rilievi per il riesame da parte del consiglio di amministrazione. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei sindaci dell'istituto. Trascorso tale termine oppure qualora, nonostante i rilievi, le deliberazioni siano motivatamente confermate dal consiglio di amministrazione, le medesime diventano esecutive, semprechè i rilievi mossi non attengano alla legittimità dell'atto. In tal caso il presidente del collegio dei sindaci è tenuto ad informare la Corte dei conti per l'eventuale esercizio dei poteri di sua competenza. Eventuali situazioni di deficit nel bilancio dell'istituto, che riscuote contributi ed eroga prestazioni regolate per legge, non costituiscono motivo di irregolarità delle deliberazioni adottate.
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