Art. 6
6 / 8In vigore dal 4 set 1970
In attuazione dell'art. 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto di cui al primo comma dell', possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile, riferite alla vigente tabella delle classi di contribuzione ed alle successive variazioni della stessa.
La classe iniziale di contribuzione, di cui al comma precedente, non può essere inferiore a quella corrispondente all'imponibile contributivo stabilito a norma del precedente e si applica ai soci con anzianità di servizio presso il medesimo organismo associativo od altro organismo associativo esercente una delle attività indicate nell'elenco allegato, inferiore ad otto anni.
Per i soci con anzianità di servizio rispettivamente compresa fra gli anni 8 e 16, 16 e 24, 24 e 32, ovvero eccedente gli anni 32, le classi di contribuzione sono quelle progressivamente successive alla classe stabilita nel decreto ministeriale di cui al primo comma del presente articolo e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono fissate aumentando le retribuzioni iniziali delle medesime classi in misura pari al 25% della differenza fra le retribuzioni iniziali e finali di ciascuna delle classi stesse.
Nei confronti dei soci che vengono ammessi in organismi associativi già costituiti, l'anzianità contributiva maturata in altri settori lavorativi è assimilata all'anzianità di servizio ai fini di cui al comma precedente.
Salvo diversa disposizione dello statuto o patto sociale, il maggior onere derivante dall'applicazione del disposto del precedente terzo comma è a carico, per intero, dei lavoratori soci interessati.
L'organismo associativo è comunque responsabile del pagamento dei contributi anche per la quota interamente a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo.
Gli organismi associativi ancorchè appartenenti a categorie alle quali è applicato il disposto del primo comma del presente articolo, possono versare i contributi base ed integrativi per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti sulle retribuzioni effettive, purchè non inferiori alla retribuzione imponibile eventualmente stabilita ai sensi del medesimo primo comma. In tal caso non si applica il disposto dei precedenti terzo e quarto comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;602#art-6