Art. 5
5 / 5In vigore dal 7 feb 1971
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente saranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 1970
SARAGAT
MISASI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 39. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-24;1186#art-5