Art. 1
1 / 3In vigore dal 24 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Le agenzie consolari di lª categoria in Avignone e Nimes (Francia), alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Marsiglia, sono soppresse.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-10;925#art-1