Art. 2
2 / 9In vigore dal 30 mag 1970
Con effetto dall'anno scolastico 1969-70 e sino alla riforma della istruzione secondaria di secondo grado, sono istituiti, in via sperimentale, presso gli istituti professionali di Stato indicati nelle annesse tabelle 81, C, D, E, F, G, viste e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione, trecentocinquanta corsi annuali, biennali o triennali per il conseguimento, previo esame di Stato, dei diplomi di maturità professionale specificati nei successivi articoli.
Ai corsi di cui al precedente comma sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di indirizzo corrispondente.
Nell'annessa tabella H, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione, è stabilita la validità dei diplomi di maturità professionale di cui al primo comma del presente articolo ai fini dell'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni ed ai corsi di laurea universitari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-19;253#art-2