Art. 4
4 / 4In vigore dal 18 mag 1971
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 1970
SARAGAT
FERRARI-AGGRADI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 160. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-17;1438#art-4