Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 18 mag 1971
I contributi annui a carico dello Stato sono stabiliti, per ciascuno dei sei istituti di cui al precedente nella misura indicata nell'annessa tabella C firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-17;1438#art-3