Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 19 mag 1971
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 marzo 1970 SARAGAT FERRARI AGGRADI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 164. - VALENTINI
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