Art. 2
2 / 4In vigore dal 3 mag 1970
Alle società che a decorrere dal 1 gennaio 1970 chiederanno l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale presso la borsa valori di Bologna, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, ad esclusione del diritto fisso di cui all':
a) per i primi due anni di quotazione, nessun diritto;
b) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 60%;
c) per il quarto anno di quotazione, riduzione del 40%;
d) per il quinto anno di quotazione, riduzione del 20%.
Le stesse riduzioni saranno applicate anche nel caso di estensione alla borsa valori di Bologna della quotazione di titoli già quotati in borse valori, e anche nel caso di contemporanea ammissione a quotazione presso più borse valori.
L'ammontare complessivo dei diritti si computa sull'importo del capitale sociale e del capitale obbligazionario, rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni ufficialmente quotato ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno antecedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-26;152#art-2